Con la Direttiva 97/23 (detta PED) e con il Decreto Ministeriale attuativo 329/2004 si completa l’aggiornamento del parco normativo che regolamenta le attrezzature a pressione, iniziato con la Direttiva 87/404 (ora rinominata 2009/105) in materia di recipienti semplici a pressione.

Il Decreto 329/2004 puntualizza le denunce e i controlli periodici cui devono essere sottoposte le attrezzature a pressione (DL 93/2000).


Sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/2004 i recipienti semplici (DL 311/1991) con capacità minore di 25 litri e quelli con pressione minore di 12 bar con capacità minore di 50 litri.


Per i serbatoi installati che hanno una pressione di collaudo minore o uguale a 12 bar e prodotto PxV (Pressione massima di utilizzo x Volume) minore di 8.000 bar x litro, al completamento dell’installazione, l’utilizzatore deve inviare alla INAIL una dichiarazione di messa in servizio.


Per i serbatoi installati che hanno una pressione di collaudo superiore a 12 bar e/o prodotto PxV (Pressione massima di utilizzo x Volume) maggiore di 8.000 bar x litro, al completamento dell’installazione, l’utilizzatore deve inviare alla INAIL una richiesta di verifica di primo impianto.


La richiesta alla INAIL deve contenere in entrambi i casi:


– Elenco delle attrezzature con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio

– Relazione tecnica, con schema dell’impianto, recante le condizioni della installazione, le misure di sicurezza e protezione adottate

– Una dichiarazione attestante che l’installazione è stata eseguita a regola d’arte in conformità a quanto contenuto nei manuali d’uso


Le verifiche avvengono su esplicita richiesta dell’utilizzatore e riguardano l’accertamento della corretta disposizione delle varie attrezzature. Qualora INAIL non risponda entro 60 giorni, l’utilizzatore può avvalersi di un soggetto abilitato.


Verifiche periodiche e tempi:


Gli utilizzatori hanno l’obbligo di sottoporre gli impianti ( serbatoi con capacità maggiore di 50 litri e relative valvole di sicurezza ) a visita di riqualificazione periodica, che per i fluidi di nostro interesse (Gruppo 2, aria e Azoto) hanno una frequenza che dipende dalla categoria di rischio della attrezzatura stessa.


Per i serbatoi di classe I e II (Pressione massima di utilizzo x Volume minore di 1.000 bar x litro) e relative valvole di sicurezza, l’intervallo di verifica è di 4 anni mentre per i serbatoi di classe superiore e relative valvole di sicurezza, l’intervallo di verifica è di 3 anni.


Ogni 10 anni è prevista la verifica di integrità.


La verifica di integrità consiste nella ispezione per rilevare eventuali difetti, con controlli visivi e/o spessimetrici.